La Corte di Cassazione con la sentenza n. 350 del 2013 riconosce la possibilità di ottenere la dichiarazione di nullità parziale del contratto di mutuo ed in particolare della clausola ove sono previsti interessi usurari.
La novità e la rivoluzione della sentenza consiste nel fatto che la Cassazione ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (ossia gli interessi applicabili in caso non siano pagate una o più rate).
In sostanza se gli interessi di un mutuo, compresi anche quelli di mora e le altre spese pattuite, superano il tasso soglia previsto nel trimestre di stipula del contratto si può richiedere la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi.
Cosa significa per il ricorrente?
- cha ha diritto alla restituzione degli interessi già pagati
- che deve pagare la la sola quota capitale per le rate residue.