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    <title>494a60fd</title>
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    <item>
      <title>Un atto di citazione già pronto per quei correntisti che vogliano far causa alla loro banca</title>
      <link>https://studio.marra.it/un-atto-di-citazione-gia-pronto-per-quei-correntisti-che-vogliano-far-causa-alla-loro-banca</link>
      <description>Questo atto di citazione del marzo 1989 è molto più essenziale di quello che il mio studio usa oggi, ma lo pubblico nella vecchia versione per mostrare come, dopo 27 anni, la nostra magistratura, pur essendo ormai pacifica l’illegittimità di tutti gli aspetti del comportamento bancario in esso impugnati, li colpisce sì, ma, per così dire, piano piano..



– Tribunale di ..
Atto di citazione



Il sig. .., rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, espone quanto segue.
è stato correntista della Banca .. dal .. al ..
Gli assegni versati gli sono stati accreditati dopo 8 giorni se ‘su piazza’, e dopo 17 giorni se ‘fuori piazza’.
Gli è stato praticato il tasso attivo dell’1.5%, e il tasso passivo del 18%, aumentato poi, dopo un mese, per atto unilaterale della banca, al 20%.
Tassi questi che sarebbero stati fissati in base ad un preteso ‘tasso medio’, che non è però dato di sapere quale sia, poiché i tassi praticati nelle varie zone d’Italia variano di 2 – 4 punti, e inoltre le varie banche applicano nei c</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Questo atto di citazione del marzo 1989 è molto più essenziale di quello che il mio studio usa oggi, ma lo pubblico nella vecchia versione per mostrare come, dopo 27 anni, la nostra magistratura, pur essendo ormai pacifica l’illegittimità di tutti gli aspetti del comportamento bancario in esso impugnati, li colpisce sì, ma, per così dire, piano piano..
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           – Tribunale di ..
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Atto di citazione
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il sig. .., rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, espone quanto segue.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           è stato correntista della Banca .. dal .. al ..
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Gli assegni versati gli sono stati accreditati dopo 8 giorni se ‘su piazza’, e dopo 17 giorni se ‘fuori piazza’.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Gli è stato praticato il tasso attivo dell’1.5%, e il tasso passivo del 18%, aumentato poi, dopo un mese, per atto unilaterale della banca, al 20%.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Tassi questi che sarebbero stati fissati in base ad un preteso ‘tasso medio’, che non è però dato di sapere quale sia, poiché i tassi praticati nelle varie zone d’Italia variano di 2 – 4 punti, e inoltre le varie banche applicano nei confronti dei diversi correntisti tassi che variano anche di 7 – 8 punti.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Gli è stata addebitata una maggiorazione sul tasso del 2% per le somme eccedenti il fido (£ 10.000.000), e una ‘commissione di massimo scoperto’ dello 0,250%.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Le somme a debito gli sono state contabilizzate trimestralmente mentre quelle a credito annualmente.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Per lo sconto delle cambiali o delle tratte gli è stata inviata nota della somma addebitata indicandola però sotto un’unica voce ‘spese, commissioni e interessi’, senza fornire alcuna indicazione circa il modo di calcolo e l’ammontare dei singoli importi.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Mentre per il calcolo delle somme a credito dell’istante la banca ha previsto un anno di 365 giorni, per le somme a debito, per aumentarle indebitamente, ha arbitrariamente ridotto l’anno di 5 giorni e ha applicato il divisore 360.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Tale modo di operare è illegittimo per le ragioni che seguono.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           1) La banca ha sempre ottenuto l’accredito degli assegni con decorrenza dalla data del versamento o dalla data anteriore eventualmente recata dai titoli, che in ogni caso corrisponde a quella in cui le somme sono state stornate dai conti di chi li ha emessi.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           (Si osservi che se Caio da Napoli, il primo gennaio, versa sul suo conto corrente un assegno di Tizio da Roma di dieci milioni, l’assegno, che è un «fuori piazza», gli verrà accreditato solo il diciassette gennaio. Con la conseguenza che la somma cesserà di produrre interessi sul conto di Tizio fin dal primo gennaio, e non ne comincerà a produrre sul conto di Caio se non dopo il diciassette gennaio, mentre gli interessi dal primo al diciassette, che al 20% annuale ammonteranno ad oltre £ 93.000, matureranno assurdamente a beneficio della banca, che non ha alcun diritto su di essi, perché la banca non è mai proprietaria dei soldi, che sono di Tizio fino al primo gennaio e di Caio dal primo gennaio).
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           L’illegittimo ritardo di otto o diciassette giorni nell’accredito dei titoli ha leso gravemente i suoi interessi (posto che, ogni lunedì, avesse versato assegni ‘fuori piazza’ per dieci milioni e ne avesse emessi per un importo corrispondente, ciò gli avrebbe comportato un continuo ‘scoperto di valuta’ di circa venti, trenta milioni, che gli sarebbe costato mediamente circa 1.250.000 al trimestre, oltre alla commissiome di massimo scoperto e alla maggiorazione di tasso del 2% per le somme eccedenti il fido; e tutto ciò senza che la banca, la quale per di più si sarebbe fatta indennizzare il ‘rischio’ mediante la predetta ‘commissione di massimo scoperto’, gli avesse mai anticipato una lira).
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           2) Le maggiorazioni di tasso passivo per atto unilaterale della banca sono illegittime quand’anche risultassero dall’estratto conto, poiché esse, in quanto modificazioni sostanziali del rapporto contrattuale, avrebbero dovuto essere espressamente accettate dal correntista, mentre non è ammissibile l’accettazione ‘per adesione’.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           3) I bassissimi tassi attivi sono privi di ogni giustificazione, visti i tassi altissimi ai quali le banche prestano il denaro (dei clienti) e visto che le attività che svolgono a qualunque titolo sono comunque remunerate con le commissioni.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Considerato quindi che il tasso attivo praticato alle categorie di correntisti che abbiano una speciale forza contrattuale (magistrati) oscilla intorno al 9%, è ragionevole chiedere per l’istante un tasso del 7% che, con il 2% in meno richiesto, copra anche le differenze imputabili alla diversa modalità operativa delle varie banche (ottobre 2012: in realtà i tassi attivi vanno parificati a quelli passivi, in modo che gli interessi vadano ai proprietari dei soldi, e gli interessi frutto del moltiplicatore monetario vadano allo Stato).
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           4) Sia la commissione di massimo scoperto che la fissazione di un tasso di sconto maggiorato per le somme eccedenti il fido sono illegittime in quanto la banca non opera in condizioni di rischio specifico, ma solo in condizioni di astratto rischio di natura generale, tipico dunque di ogni attività e per il quale non è ipotizzabile alcuna indennità; anche perché l’incidenza di questo rischio è già uno dei fattori che vanno a determinare il costo del denaro.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           5) è illegittimo che la banca, nel calcolare le somme a debito dell’attore, abbia utilizzato, per maggiorarle, il divisore 360 anziché 365 o 366, e ciò per l’ovvio motivo che l’anno è oggettivamente di 365 o 366 giorni, sicché utilizzarne solo 360 ai fini del calcolo è cosa che sarebbe insulsa se non fosse fraudolenta e comunque antigiuridica.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           6) è illegittimo che il calcolo delle competenze a debito avvenga trimestralmente mentre quello delle competenze a credito avviene annualmente.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Tale assurdo sistema ha causato che gli interessi, già dal primo trimestre, sono entrati a far parte della sorta capitale suscettibile di applicazione di ulteriori interessi (anatocismo).
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Con la conseguenza che, ad esempio, un debito di 10.000.000, che con il 20% annuale di tasso, dopo tre anni, dovrebbe essere di 17.280.000, sarà invece di 17.963.000, mentre la commissione di massimo scoperto sulle somme man mano maturate, anziché essere addebita una volta all’anno, sarà calcolata ben quattro volte all’anno, e per di più maggiorata, poiché calcolata anche sugli interessi fatti maturare ad arte.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Senza contare, poi, che se in ipotesi Tizio avesse maturato 5.000.000 di interessi passivi per il periodo dal 1 al 31 gennaio, e 15.000.000 di interessi attivi per il periodo dal 1 febbraio al 31 marzo, a fine trimestre, anziché vedersi accreditati 10.000.000 di interessi attivo di differenza, se ne vedrebbe invece addebitati 5.000.000 di interessi passivi, perché il computo dei 15.000.000 attivi verrebbe differito a fine anno.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           7) La combinazione di tali illegali modi di procedere ha avuto un effetto moltiplicatore in danno del ricorrente;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           8) A prescindere dal fatto che in realtà la banca ha praticato il tasso massimo che è riuscita a ottenere, il riferimento a un astratto tasso medio è illegittimo.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           L’attività bancaria incide infatti pesantissimamente sulla vita dell’intera società.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Ritenere pertanto che una tale materia non debba essere disciplinata nella direzione di impedire che sia superato il tasso minimo praticabile nei limiti di un giusto profitto delle banche, è antitetico allo spirito dell’intera Costituzione e dell’ordinamento giuridico in generale, rivolti a consentire che nulla di ingiusto, o peggio, di illecito, pregiudichi il lavoro e il benessere dei cittadini a indebito vantaggio di qualunque soggetto.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           9) Le commissioni e i costi che la banca si è automaticamente accreditata senza che l’attore potesse porvi rimedio sono notoriamente esose.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           10) La circostanza che il ricorrente non ha contestato gli estratti conto entro tre mesi o che comunque avrebbe accettato le condizioni della banca non ha alcun rilievo per i motivi che seguono.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           a) Il termine di prescrizione dei diritti in oggetto è decennale, per cui la mancata contestazione dell’estratto conto entro i tre mesi implica solo che l’estratto conto costituisce prova del fatto che sono state effettuate le operazioni in esso descritte.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Questo non impedisce però, nei limiti della prescrizione decennale, di sostenere che dette operazioni siano illegittime.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           b) L’ordinamento impone una serie di strumenti (obbligo di buona fede, penalizzazione invalidante degli artifizi, valutazione della eccessiva onerosità, libertà del contraente, meritevolezza della tutela, tutela della ordinaria diligenza, contrasto rispetto a interessi della collettività, eccetera) che, ad ogni livello, consentono di annullare, dichiarare nulle o addirittura di perseguire penalmente quelle pattuizioni comunque miranti a ledere la sostanza di fondamentali principi di giustizia anche, e anzi a maggior ragione, quando la violazione venisse attuata con il ricorso a strumenti solo formalisticamente giuridici.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Nella fattispecie la banca, dopo aver ‘illustrato’, attraverso materiale in realtà cervellotico, fuorviante, e sovente incomprensibile, le condizioni del conto, pretenderebbe di trarne argomenti per appropriarsi indebitamente di somme che – come nel caso degli 8 o 17 giorni di interesse sugli assegni – non possono che appartenere a un soggetto diverso.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           11) Non va sottovalutato che, se è pur vero che le banche sono in concorrenza fra di loro, verso l’esterno e nei confronti dell’utenza sono univocamente impegnate nella salvaguardia delle loro politiche; di talché non è lasciata al cittadino altra alternativa che quella di aderire o di rinunciare ad operare.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Si osservi infatti che le banche sono a conoscenza – attraverso apposite banche dati – dei nomi di tutti coloro che abbiano subito decreti ingiuntivi o atti di citazione, o che comunque si trovino in situazioni di contrasto con una qualunque di esse.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Ciò ha un pesante effetto demotivante. Il cittadino cioè, sapendo bene che se viene schedato come indesiderabile non sarà più in condizioni di poter essere un operatore economico, e che d’altra parte le condizioni operative che gli verranno proposte dalle varie banche, in qualche modo, sono tutte esose e vessatorie, si troverà praticamente in una condizione di mancanza di tutela, che lo costringerà ad accettare, come di fatto notoriamente avviene, ogni sorta di soprusi.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           In questo, peraltro, non gli sarà che di ben poca utilità nemmeno la del resto farraginosa, intempestiva, e per ciò stesso poco attendibile, oltre che onerosa, tutela giurisdizionale; poiché è chiaro che egli, più che accumulare ragioni che poi potrà eventualmente svolgere dinanzi al giudice, avrà invece interesse a fare al momento le cose che gli occorrono.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Con il risultato che si viene a configurare una situazione di crisi di ogni garanzia, che pone l’utente nella condizione di non avere né la libertà di scegliere né la libertà di dissentire, ma soprattutto di non avere la libertà che gli deriverebbe dalla possibilità di capire, poiché l’intero sistema è ‘coerentemente’ eversivo rispetto alla logica della chiarezza e della pur tanto vantata trasparenza; e non è concepibile che la magistratura continui a consentire a queste organizzazioni di trarre i frutti di un tale modo di operare.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Stante la illiceità del comportamento della banca l’istante, nei limiti della prescrizione decennale, ha diritto alla restituzione delle cospicue somme di cui la banca si è appropriata maggiorata degli interessi e della rivalutazione.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Per tali motivi l’istante come sopra rappresentato e difeso cita la Banca .. a comparire dinanzi al Tribunale di .. nei locali di sua udienza, all’ora del regolamento e con il prosieguo, per il giorno .. per sentire così provvedere:
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           a)
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           -dichiarare l’illegittimità di tutte le maggiorazioni di tasso non espressamente proposte e accettate dall’attore;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           -dichiarare che il tasso passivo richiesto è maggiore di 4 punti rispetto a quello minimo praticato a livello nazionale, che è quello che la banca avrebbe dovuto applicare;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           -dichiarare dovutogli un tasso attivo del 7% annuale;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           -dichiarare non dovuta la commissione di massimo scoperto e i maggiori interessi previsti per i finanziamenti oltre il fido;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           -dichiarare che gli interessi passivi vanno addebitati annualmente;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           -dichiarare che la data di accredito di tutti i versamenti effettuati debba essere quella del giorno stesso del versamento e, nei casi di assegni o titoli retrodatati, quella recata dal titolo, e comunque la data reale, e non una data fissata in base ad arbitrari criteri fissati dalla banca;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           -dichiarare illegittimo il criterio di non fornire la specifica dell’ammontare delle somme comunque richieste o trattenute dalla banca;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           b)
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           -per l’effetto, stabiliti tutti i criteri da applicare, disporre la consulenza tecnica per la quantificazione delle somme di cui la banca si è indebitamente appropriata e condannarla al pagamento di tutto quanto risulterà dal conteggio più il risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito più gli interessi più le spese.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Fa presente al Tribunale che ogni ritardo gioverebbe alla convenuta banca e pregiudicherebbe invece gli interessi dell’attore, perché il decorso del tempo va considerato, non come un generico elemento di disfunzione, ma come un elemento sostanziale dei diritti di cui si chiede l’attuazione e, per altri versi, come uno degli strumenti fondamentali nell’uso dei quali ogni convenuto riottoso si specializza per continuare a essere indifferente alla giustizia.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ALM
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 15:02:07 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">Progetto di legge per l’etichettatura degli alimentari nella vendita al dettaglio.,Un atto di citazione già pronto per quei correntisti che vogliano far causa alla loro banca,Relazione per la riforma della struttura giuridica ed istituzionale dell’Unione Europea</g-custom:tags>
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    </item>
    <item>
      <title>Relazione per la riforma della struttura giuridica ed istituzionale dell’Unione Europea</title>
      <link>https://studio.marra.it/relazione-per-la-riforma-della-struttura-giuridica-ed-istituzionale-dell-unione-europea</link>
      <description>Cos’è un’Istituzione se non il frutto appunto dell’istituire?
E qual altro è l’elemento fondamentale dell’istituire se non un’idonea volontà?
Una volontà che, per essere idonea, dovrà configurarsi come insieme di condizioni atte a poter volere, o altrimenti costituirà una velleità.
Lo Stato, visto da questa angolazione, è dunque la massima delle Istituzioni.
Le Istituzioni europee sono state originate da accordi internazionali tra Stati.
Una volontà questa che astrattamente – sia pure all’interno di concezioni superate – avrebbe anche potuto essere istitutiva di uno Stato unitario, ove gli Stati membri avessero avuto in tal senso una piena e chiara delega delle Nazioni.
Sennonché, tale è stata, ed è, la forza dell’esigenza di pervenire a unità, che, man mano, prima ancora si pervenisse ad un’esplicitazione della volontà unificatoria, si sono perfezionati tutti gli strumenti necessari per l’unificazione e, attraverso l’esercizio pluriennale di questi strumenti, essa è avvenuta nei fatti.
Lo strumento fondament</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cos’è un’Istituzione se non il frutto appunto dell’istituire?
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           E qual altro è l’elemento fondamentale dell’istituire se non un’idonea volontà?
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Una volontà che, per essere idonea, dovrà configurarsi come insieme di condizioni atte a poter volere, o altrimenti costituirà una velleità.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Lo Stato, visto da questa angolazione, è dunque la massima delle Istituzioni.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Le Istituzioni europee sono state originate da accordi internazionali tra Stati.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Una volontà questa che astrattamente – sia pure all’interno di concezioni superate – avrebbe anche potuto essere istitutiva di uno Stato unitario, ove gli Stati membri avessero avuto in tal senso una piena e chiara delega delle Nazioni.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Sennonché, tale è stata, ed è, la forza dell’esigenza di pervenire a unità, che, man mano, prima ancora si pervenisse ad un’esplicitazione della volontà unificatoria, si sono perfezionati tutti gli strumenti necessari per l’unificazione e, attraverso l’esercizio pluriennale di questi strumenti, essa è avvenuta nei fatti.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Lo strumento fondamentale dell’unificazione nonché la prova infallibile che è avvenuta è l’ordinamento giuridico dell’Unione.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La formazione negli anni di un così ampio, capillare, efficace e vissuto corpo normativo implica l’innegabilità della delega unificatoria da parte di ciò che potremmo per molti versi ormai definire la Nazione europea, e dell’accettazione della sua attuazione nel momento in cui si è manifestata attraverso le norme.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Neanche l’ordinamento però può essere considerato di per sé come un segnale sufficiente, specie fino a quando non sia giunto a un livello adeguato di maturazione, poiché un certo numero di Stati potrebbero, in ipotesi, decidere di dover condividere un limitato ordinamento, che investa solo alcuni aspetti della loro vita, senza che ciò implichi la volontà di confluire in un’autentica statualità.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La volontà istitutiva statuale cioè, così come la generica contrattualità, può essere funzionale al perseguimento di ogni tipologia di obiettivi, e dunque libera di svolgersi in qualunque maniera le Nazioni vogliano.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           L’ordinamento europeo, in particolare, ha raggiunto da anni un livello di maturazione tale da aver superato ampiamente l’ambito in cui sarebbe ancora possibile dubitare della volontà di confluire in un unico Stato, le cui connotazioni sostanziali sono ampiamente desumibili dal vissuto politico dei trascorsi decenni.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Naturalmente non tutti i problemi sono stati già risolti, ma questo è vero anche nell’ambito degli Stati membri, e tipico comunque di ogni cosa che esista.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           In Italia, ad esempio – cito la situazione italiana solo perché mi è più nota, ma è accaduta la stessa cosa in tutti i paesi dell’Unione, sia pure in maniere diverse – si è verificato che, pur di poter convergere verso un’unica statualità, è stata addirittura spezzata la struttura giuridica originaria.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           L’ordinamento italiano era infatti fondato su di una vera e propria sacralità della Corte e della Carta Costituzionale.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Tale principio è stato superato: la Corte Costituzionale non ha potere di verifica della conformità delle norme europee alla Costituzione, ed il giudice di merito è tenuto alla loro applicazione anche in caso di contrasto con norme nazionali.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           A questo punto, in presenza di una normativa europea che si estende ormai fin nei dettagli in ogni ramo del diritto, e quindi della vita sociale, non è più legittimo negare l’esistenza di uno Stato europeo, e poco importa (importa molto, ma non ai nostri fini) che si tratti di una federazione, di un’associazione, o di altra tipologia di aggregazione di Stati.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           L’attenuazione della statualità europea potrebbe da taluno essere intravista nel principio della sussidiarietà, ma si tratterebbe di un errore.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Il principio della sussidiarietà non si configura come ostativo dell’unità, ma come strumentale alla sua migliore attuazione.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Quale mai concezione moderna potrebbe infatti indurre a ritenere che ciò che può essere meglio risolto in una sede specifica e nel rispetto delle autonomie debba essere risolto autoritativamente a un livello più elevato?
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Si tratta in sostanza di un principio che, a partire dall’intervento nella vita degli individui, che va limitato a tutto ciò che occorre loro in funzione dell’attuazione del superiore interesse della collettività, tende ad essere sempre più vigente anche nell’ambito degli Stati membri.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Esso infatti, in armoniosa sintesi con il principio della statualità, mira a dirimere e ricondurre a ricchezza sociale il conflitto eterno fra l’esigenza di sottostare a regole generali, imprescindibile per la collettività, e quella di essere autonomi per tutto quanto è possibile, irrinunciabile per gli individui.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Tant’è che lo Stato ideale – la più bella delle speranze – sarebbe quello in cui l’obbligatorietà dei principi generali trovasse attuazione attraverso la massima espressione della libertà dei singoli, portando dunque, attraverso la sussidiarietà, alla massima esaltazione della statualità.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           D’altra parte, a rendere innegabile che l’Unione, figlia del diritto internazionale, è cresciuta fino a divenire Stato, è sopravvenuta l’elezione a suffragio universale dei membri del Parlamento, con la quale l’originaria ‘velleità’ è divenuta matura volontà.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Una matura volontà esercitata per un così lungo tempo che differire più oltre la formalizzazione dello Stato europeo significherebbe condannarsi ad assistere fatalmente a quel processo di degenerazione che segue ogni non raccolta maturazione.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Una degenerazione che non potrebbe che consistere nella tendenza a utilizzare il legislatore europeo per dar luogo – sotto la pressione delle banche, che notoriamente dominano l’UE – a norme realizzare le quali sarebbe più difficile attraverso gli ordinamenti dei singoli paesi.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Con il risultato di trasformare così definitivamente l’UE, da strumento di crescita della democrazia, in strumento di subdola oppressione.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Una degenerazione, peraltro, i cui segnali emergono quotidiani da un dibattito parlamentare nel quale il tema del contrasto verso il legislatore non eletto a suffragio universale, ovvero la Commissione e il Consiglio, prevale quasi sulla disamina del merito delle decisioni da adottare.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           L’attività normativa della Commissione e del Consiglio può infatti essere considerata emergenziale per quanto fin qui prodotto nel campo del diritto internazionale, destinato a creare obblighi e diritti reciproci fra Stati, e per quanto attiene al diritto interno, destinato a garantire l’attività interna e il funzionamento delle Istituzioni stesse, ma è da ora definitivamente illegittima in relazione alle norme comunitarie, destinate a disciplinare la vita dei cittadini d’Europa.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La Commissione, il Consiglio e le altre Istituzioni europee, proprio attraverso il loro lavoro propulsivo, la difesa dell’identità europea, lo sforzo per arricchire questa identità di nuovi contenuti, hanno esse stesse creato a suo tempo gli strumenti che rendono oggi possibile il loro superamento.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Ora però il predominio delle lobby bancarie, della BCE, sta travolgendo ogni residua democraticità, e si sta appalesando in maniera inequivocabile che il potere legislativo deve essere sottratto alla Commissione e al Consiglio e, non restituito, perché non l’ha mai avuto, ma dato, al Parlamento, ovvero a un’Istituzione eletta a suffragio universale: condizione indispensabile a questo livello di vastità del corpus giuridico comunitario.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Perché – incredibilmente – il Parlamento non ha il potere di promulgare le leggi che vota, che è della Commissione e del Consiglio.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Nel superamento di questo insanabile problema giuridico consiste il modo per raggiungere una vera unità, poiché non vi sono margini per mettere in discussione che possano legiferare solo gli organi eletti a suffragio universale, così come non ve ne sono per dubitare che la violazione di tali fondamentali principi sia ciò che genera i principali problemi europei, visto che nessuna violazione di principi giuridici fondamentali ha mai arrecato duraturi vantaggi a nessuno.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Si è giunti infatti ad una contrapposizione frontale fra l’Europa delle genti, rappresentata dal Parlamento, e l’Europa dei governi (delle banche), rappresentata dalla Commissione e dal Consiglio: una contrapposizione che ha finanche trovato una sua schematizzazione terminologica nell’espressione «deficit democratico»: un’atroce eufemismo che sottintende un’ormai inconcepibile violazione a carico di 750 milioni di europei.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Si assiste così allo spettacolo di Istituzioni governative legislatrici (una contraddizione in termini) ciascuna crocifissa alle sue esigenze irrinunciabili fin quando a dovervi rinunciare saranno i rappresentanti dei governi: uomini e donne che, incatenati al tondo di una tale arena, si protendono inutilmente verso il bene comune di una per loro irraggiungibile centralità:.. un’impostazione che sta causando la defunzionalizzazione dell’Unione e che, in quanto parlamentari, ci disonorerebbe se l’accettassimo.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Tanto meno è ammissibile il ricorso a principi di gradualità rivolti a salvaguardare per troppo tempo gli equilibri interni dei singoli paesi.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Anche i problemi infatti hanno una loro generalmente crescente velocità di involuzione, sicché risolverli oltre i tempi tecnici implicherebbe a priori una volontà di farsi da essi rovinare.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Unico rimedio non può che essere una legiferazione ad opera del solo Parlamento, che per sua natura e struttura sarebbe il luogo della soluzione dei problemi da un punto di vista unitario nel quale siano contemperate le esigenze dei singoli paesi, e non del differimento fin quando anche l’ultimo dei paesi non abbia superato l’ultima delle obiezioni: una logica che, per salvaguardare gli interessi di ciascuno, sta pregiudicando quelli di tutti.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Nell’ambito di questo processo, inoltre, deve assolutamente e immediatamente essere riconosciuto a ogni parlamentare il potere di iniziativa legislativa: un argomento nella cui spiegazione non sarebbe possibile addentrarsi senza offendere l’intelligenza di qualunque interlocutore, tanto è ovvio; perché un parlamentare senza potere di iniziativa legislativa equivale ad un guerriero sì, ma morto.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           E si osservi che – dal punto di vista della teoria – i parlamentari europei, in quanto eletti a suffragio universale, non avrebbero bisogno del consenso e del supporto di nessuno né per porre in essere questi principi né per dichiarare l’illegittimità di quelli superati, poiché la loro dichiarazione di volontà è fonte del diritto dell’Unione, per cui sarebbe sufficiente che una maggioranza adeguata preventivamente concordata dai parlamentari stessi decidesse che questa è la sua volontà, e la riforma sarebbe già in essere.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La Commissione, il Consiglio, i governi e quant’altri, non potrebbero, in presenza di un tale evento, che prendere atto della volontà del Parlamento sovrano e porsi anch’essi all’opera per attuare la riforma nei tempi minimi e nei modi migliori.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Se la volontà istitutiva è sufficiente a dar luogo allo Stato, è logico infatti che nessuno possa frapporre ostacoli ai parlamentari eletti sul come organizzarlo.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ALM
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:06:25 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">Progetto di legge per l’etichettatura degli alimentari nella vendita al dettaglio.,Un atto di citazione già pronto per quei correntisti che vogliano far causa alla loro banca,Relazione per la riforma della struttura giuridica ed istituzionale dell’Unione Europea</g-custom:tags>
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    <item>
      <title>Progetto di legge per l’etichettatura degli alimentari nella vendita al dettaglio</title>
      <link>https://studio.marra.it/progetto-di-legge-per-letichettatura-degli-alimentari-nella-vendita-al-dettaglio</link>
      <description>6.4.1995
Art. 1) I prodotti ortofrutticoli, la carne, il pesce, i molluschi, i crostacei, gli echinodermi e comunque tutti i prodotti alimentari agricoli e ittici non preconfezionati o preconfezionati, interi o frazionati, freschi, secchi, congelati o in qualunque modo conservati, esposti in vendita al dettaglio, devono recare, oltre a ogni altra indicazione prevista, sui prodotti stessi o sui contenitori o sulle superfici ove siano raccolti, un’etichetta o un cartello dal quale risulti il nome comune in italiano del prodotto ed il Comune, la Provincia e lo Stato di produzione o di pesca.
Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura nonché dei prodotti ortofrutticoli e della carne, devono recare inoltre il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore e il Comune, la Provincia e lo Stato in cui è sito l’impianto. Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura devono recare, quale prima info</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           6.4.1995
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Art. 1) I prodotti ortofrutticoli, la carne, il pesce, i molluschi, i crostacei, gli echinodermi e comunque tutti i prodotti alimentari agricoli e ittici non preconfezionati o preconfezionati, interi o frazionati, freschi, secchi, congelati o in qualunque modo conservati, esposti in vendita al dettaglio, devono recare, oltre a ogni altra indicazione prevista, sui prodotti stessi o sui contenitori o sulle superfici ove siano raccolti, un’etichetta o un cartello dal quale risulti il nome comune in italiano del prodotto ed il Comune, la Provincia e lo Stato di produzione o di pesca.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura nonché dei prodotti ortofrutticoli e della carne, devono recare inoltre il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore e il Comune, la Provincia e lo Stato in cui è sito l’impianto. Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura devono recare, quale prima informazione, la dicitura «Prodotto di coltura».
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           I contenitori di prodotti misti o le superfici sulle quali sono esposti devono essere muniti di etichetta o cartello recante le indicazioni di cui al primo e al secondo comma in relazione ai prodotti di cui sono composti.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Art. 2) Le etichette, i cartelli e le annotazioni su di essi riportate devono essere immediatamente visibili e tali da non indurre in errore l’acquirente.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Art. 3) L’etichetta dovrà essere apposta a cura del produttore, del pescatore o dell’importatore. Per i prodotti frazionati il dettagliante, una volta realizzato il frazionamento, apporrà sulle frazioni una nuova etichetta o un cartello contenenti le indicazioni di cui all’etichetta originaria. Ove i prodotti non siano etichettati singolarmente, il dettagliante, nel caso in cui l’etichetta originaria non sia utilizzabile a causa della modalità di esposizione in vendita dei prodotti, apporrà una nuova etichetta o un cartello contenente le indicazioni di cui all’etichetta originaria, da conservarsi quest’ultima fino all’esaurimento del prodotto.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Art. 4) I prodotti italiani devono essere provvisti di etichetta dal momento in cui hanno varcato il confine dell’azienda di produzione o dal momento dello sbarco. I prodotti di importazione devono esserne provvisti dal momento di entrata nel territorio italiano.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Art. 5) Le indicazioni di cui alle etichette devono essere riportate su tutta la documentazione già prevista per la circolazione e commercializzazione dei beni. In assenza di dette indicazioni si applicheranno le sanzioni previste per la mancata descrizione della merce.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Art. 6) Chiunque, fuori dall’azienda di produzione o dall’imbarcazione che ha provveduto alla pesca, venda, trasporti o detenga, per fini di impresa, prodotti sprovvisti di etichetta o cartello conforme alla presente legge è punito con la confisca della merce non conforme, la sanzione amministrativa da duemila a diecimila euro, e la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo da due settimane a due mesi.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           ALM
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
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