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Progetto di legge per l’etichettatura degli alimentari nella vendita al dettaglio

ALM • set 16, 2019

6.4.1995
Art. 1) I prodotti ortofrutticoli, la carne, il pesce, i molluschi, i crostacei, gli echinodermi e comunque tutti i prodotti alimentari agricoli e ittici non preconfezionati o preconfezionati, interi o frazionati, freschi, secchi, congelati o in qualunque modo conservati, esposti in vendita al dettaglio, devono recare, oltre a ogni altra indicazione prevista, sui prodotti stessi o sui contenitori o sulle superfici ove siano raccolti, un’etichetta o un cartello dal quale risulti il nome comune in italiano del prodotto ed il Comune, la Provincia e lo Stato di produzione o di pesca.
Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura nonché dei prodotti ortofrutticoli e della carne, devono recare inoltre il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore e il Comune, la Provincia e lo Stato in cui è sito l’impianto. Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura devono recare, quale prima informazione, la dicitura «Prodotto di coltura».
I contenitori di prodotti misti o le superfici sulle quali sono esposti devono essere muniti di etichetta o cartello recante le indicazioni di cui al primo e al secondo comma in relazione ai prodotti di cui sono composti.
Art. 2) Le etichette, i cartelli e le annotazioni su di essi riportate devono essere immediatamente visibili e tali da non indurre in errore l’acquirente.
Art. 3) L’etichetta dovrà essere apposta a cura del produttore, del pescatore o dell’importatore. Per i prodotti frazionati il dettagliante, una volta realizzato il frazionamento, apporrà sulle frazioni una nuova etichetta o un cartello contenenti le indicazioni di cui all’etichetta originaria. Ove i prodotti non siano etichettati singolarmente, il dettagliante, nel caso in cui l’etichetta originaria non sia utilizzabile a causa della modalità di esposizione in vendita dei prodotti, apporrà una nuova etichetta o un cartello contenente le indicazioni di cui all’etichetta originaria, da conservarsi quest’ultima fino all’esaurimento del prodotto.
Art. 4) I prodotti italiani devono essere provvisti di etichetta dal momento in cui hanno varcato il confine dell’azienda di produzione o dal momento dello sbarco. I prodotti di importazione devono esserne provvisti dal momento di entrata nel territorio italiano.
Art. 5) Le indicazioni di cui alle etichette devono essere riportate su tutta la documentazione già prevista per la circolazione e commercializzazione dei beni. In assenza di dette indicazioni si applicheranno le sanzioni previste per la mancata descrizione della merce.
Art. 6) Chiunque, fuori dall’azienda di produzione o dall’imbarcazione che ha provveduto alla pesca, venda, trasporti o detenga, per fini di impresa, prodotti sprovvisti di etichetta o cartello conforme alla presente legge è punito con la confisca della merce non conforme, la sanzione amministrativa da duemila a diecimila euro, e la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo da due settimane a due mesi.
ALM


Un atto di citazione già pronto per quei correntisti che vogliano far causa alla loro banca
Autore: ALM 03 nov, 2023
Questo atto di citazione del marzo 1989 è molto più essenziale di quello che il mio studio usa oggi, ma lo pubblico nella vecchia versione per mostrare come, dopo 27 anni, la nostra magistratura, pur essendo ormai pacifica l’illegittimità di tutti gli aspetti del comportamento bancario in esso impugnati, li colpisce sì, ma, per così dire, piano piano.. – Tribunale di .. Atto di citazione Il sig. .., rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, espone quanto segue. è stato correntista della Banca .. dal .. al .. Gli assegni versati gli sono stati accreditati dopo 8 giorni se ‘su piazza’, e dopo 17 giorni se ‘fuori piazza’. Gli è stato praticato il tasso attivo dell’1.5%, e il tasso passivo del 18%, aumentato poi, dopo un mese, per atto unilaterale della banca, al 20%. Tassi questi che sarebbero stati fissati in base ad un preteso ‘tasso medio’, che non è però dato di sapere quale sia, poiché i tassi praticati nelle varie zone d’Italia variano di 2 – 4 punti, e inoltre le varie banche applicano nei confr
Relazione per la riforma della struttura giuridica ed istituzionale dell’Unione Europea
Autore: ALM 16 set, 2019
Cos’è un’Istituzione se non il frutto appunto dell’istituire? E qual altro è l’elemento fondamentale dell’istituire se non un’idonea volontà? Una volontà che, per essere idonea, dovrà configurarsi come insieme di condizioni atte a poter volere, o altrimenti costituirà una velleità. Lo Stato, visto da questa angolazione, è dunque la massima delle Istituzioni. Le Istituzioni europee sono state originate da accordi internazionali tra Stati. Una volontà questa che astrattamente – sia pure all’interno di concezioni superate – avrebbe anche potuto essere istitutiva di uno Stato unitario, ove gli Stati membri avessero avuto in tal senso una piena e chiara delega delle Nazioni. Sennonché, tale è stata, ed è, la forza dell’esigenza di pervenire a unità, che, man mano, prima ancora si pervenisse ad un’esplicitazione della volontà unificatoria, si sono perfezionati tutti gli strumenti necessari per l’unificazione e, attraverso l’esercizio pluriennale di questi strumenti, essa è avvenuta nei fatti. Lo strumento fondament
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