Progetto di legge per l’etichettatura degli alimentari nella vendita al dettaglio
6.4.1995
Art. 1) I prodotti ortofrutticoli, la carne, il pesce, i molluschi, i crostacei, gli echinodermi e comunque tutti i prodotti alimentari agricoli e ittici non preconfezionati o preconfezionati, interi o frazionati, freschi, secchi, congelati o in qualunque modo conservati, esposti in vendita al dettaglio, devono recare, oltre a ogni altra indicazione prevista, sui prodotti stessi o sui contenitori o sulle superfici ove siano raccolti, un’etichetta o un cartello dal quale risulti il nome comune in italiano del prodotto ed il Comune, la Provincia e lo Stato di produzione o di pesca.
Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura nonché dei prodotti ortofrutticoli e della carne, devono recare inoltre il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore e il Comune, la Provincia e lo Stato in cui è sito l’impianto. Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura devono recare, quale prima informazione, la dicitura «Prodotto di coltura».
I contenitori di prodotti misti o le superfici sulle quali sono esposti devono essere muniti di etichetta o cartello recante le indicazioni di cui al primo e al secondo comma in relazione ai prodotti di cui sono composti.
Art. 2) Le etichette, i cartelli e le annotazioni su di essi riportate devono essere immediatamente visibili e tali da non indurre in errore l’acquirente.
Art. 3) L’etichetta dovrà essere apposta a cura del produttore, del pescatore o dell’importatore. Per i prodotti frazionati il dettagliante, una volta realizzato il frazionamento, apporrà sulle frazioni una nuova etichetta o un cartello contenenti le indicazioni di cui all’etichetta originaria. Ove i prodotti non siano etichettati singolarmente, il dettagliante, nel caso in cui l’etichetta originaria non sia utilizzabile a causa della modalità di esposizione in vendita dei prodotti, apporrà una nuova etichetta o un cartello contenente le indicazioni di cui all’etichetta originaria, da conservarsi quest’ultima fino all’esaurimento del prodotto.
Art. 4) I prodotti italiani devono essere provvisti di etichetta dal momento in cui hanno varcato il confine dell’azienda di produzione o dal momento dello sbarco. I prodotti di importazione devono esserne provvisti dal momento di entrata nel territorio italiano.
Art. 5) Le indicazioni di cui alle etichette devono essere riportate su tutta la documentazione già prevista per la circolazione e commercializzazione dei beni. In assenza di dette indicazioni si applicheranno le sanzioni previste per la mancata descrizione della merce.
Art. 6) Chiunque, fuori dall’azienda di produzione o dall’imbarcazione che ha provveduto alla pesca, venda, trasporti o detenga, per fini di impresa, prodotti sprovvisti di etichetta o cartello conforme alla presente legge è punito con la confisca della merce non conforme, la sanzione amministrativa da duemila a diecimila euro, e la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo da due settimane a due mesi.
ALM

