Autore: ALM
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16 settembre 2019
6.4.1995
Art. 1) I prodotti ortofrutticoli, la carne, il pesce, i molluschi, i crostacei, gli echinodermi e comunque tutti i prodotti alimentari agricoli e ittici non preconfezionati o preconfezionati, interi o frazionati, freschi, secchi, congelati o in qualunque modo conservati, esposti in vendita al dettaglio, devono recare, oltre a ogni altra indicazione prevista, sui prodotti stessi o sui contenitori o sulle superfici ove siano raccolti, un’etichetta o un cartello dal quale risulti il nome comune in italiano del prodotto ed il Comune, la Provincia e lo Stato di produzione o di pesca.
Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura nonché dei prodotti ortofrutticoli e della carne, devono recare inoltre il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore e il Comune, la Provincia e lo Stato in cui è sito l’impianto. Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura devono recare, quale prima info